Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Validazione progetti

Validazione progetti
QUESITO del 04/12/2006

L'art. 27 dell'allegato XXI sez. IV al codice dei contratti pubblici prescrive la verifica-validazione in ogni fase della progettazione. Poichè ai sensi del comma 3 dell'art.28 del sopra citato allegato le strutture tecniche dell'amministrazione per due anni sono esentate dal possesso della certificazione Uni En Iso 9001 devo innanzitutto ritenere che l'attività di validazione nel periodo anzidetto sia un dovere per le strutture tecniche interne e non una facoltà, e che pertanto, compatibilmente con i carichi di lavoro, non vi si possano esimere. In secondo luogo, nella considerazione che l'art.35 del già citato allegato prescrive che la validazione del progetto a base di gara sia espressa con atto formale, ritengo che in tale atto si debba dare conto della validazione di ogni fase progettuale - preliminare-definitiva-esecutiva -, non solo dell'ultima, ovvero dovrebbe risultare la formale validazione rispetto ad ogni fase progettuale. Chiedo di conoscere un parere su entrambe le problematiche esposte.

Rup - Validazione progetti
QUESITO del 29/07/2013

Il sottoscritto riveste il duplice ruolo di RUP e Dirigente della struttura cui afferisce un lavoro pubblico. Pertanto in qualità di RUP deve validare il progetto esecutivo ed in qualità di dirigente deve approvarlo. Si chiede se sia corretto riassumere in un unico atti amministrativo la validazione e l'approvazione del progetto stesso.

Quesito: può considerarsi valido un progetto per servizi sottoscritto da 7 progettisti sui 9 nominati nel decreto di costituzione del gruppo di progettazione? Quali norme disciplinano il funzionamento del gruppo di progettazione nel caso di servizi e forniture se nell’atto di nomina nulla viene disciplinato al riguardo? Le regole poste dal codice sull’attività di verifica/validazione del progetto per lavori sono applicabili ai servizi e forniture? L’approvazione del progetto sana ogni anomalia rilevabile ictu oculi del progetto stesso? Caso pratico: con decreto n.24/2015 veniva nominato un gruppo di lavoro tecnico per la stesura dei capitolati di gara del servizio “Centro Unico di Prenotazione” regionale composto di 10 esperti appartenenti alle strutture della giunta e del servizio sanitario regionale. Con successivo decreto n.37 del 2017 veniva modificato il gruppo di lavoro tecnico sostituendo un esperto con un altro e diminuendo il gruppo a 9 esperti. Con apposita nota una esperta del gruppo rilevava di non aver potuto mai partecipare ai lavori del gruppo nominato per cui evidenziava l’impossibilità di sottoscrivere la documentazione prodotta dal gruppo tecnico. Con DGR n.988/2017 la Giunta regionale incaricava l’Azienda Unica Sanitaria Regionale (ASUR) di approvare gli elaborati progettuali e di curare la fasi per la realizzazione del progetto (esclusa la fase dell’affidamento rimandata alla SUAM). L’ASUR con successiva determina n. 575/2017 approvava il progetto, trasmettendolo alla SUAM per l’espletamento della gara e nominava il RUP. La SUAM esaminati gli elaborati progettuali rilevava nell’ultimo foglio con le firme dei progettisti la firma di 7 progettisti sugli 8 rimasti e a fianco del nominativo del progettista non firmatario il rinvio ad un verbale del gruppo di progettazione del 7 giugno 2017. Acquisito quest’ultimo allo stesso è risultato allegato un elenco di 21 richieste di integrazione/modifica al lotto 2 del progetto, redatte dal membro del gruppo non firmatario del progetto approvato dall’ASUR. Nulla agli atti è riportato circa le controdeduzioni ai rilievi del progettista non firmatario. Il gruppo di progettazione e di conseguenza gli elaborati progettuali prodotti possono considerarsi validi e quindi appaltabili?

Vorrei porre 2 quesiti relativi alla validazione. 1) Qualora il RUP coincida con il progettista e il Direttore dei Lavori (importo lavori inferiore ai 40.000,00 euro) bisogna procedere comunque alla validazione del progetto? Se si, in quali modalità visto che il soggetto è sempre lo stesso (controllato e controllore)? 2) Se nei lavori pubblici il progetto viene redatto all'interno della stazione appaltante e il RUP e il progettista non coincidono, l'attività di validazione va svolta sempre e comunque? Se si, va condotta in modo uguale allo svolgimento di una progettazione esterna o ci sono delle semplificazioni?

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.
L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”
Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018.
Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo,
b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare:
- la relazione al conto finale
- la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
- il certificato di esecuzione dei lavori.
c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art.23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto,
d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il Rup debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione.
Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell'esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all'accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell'esecuzione trasmessi alla S.A.